Avvocato Domenico Esposito
 


LA CASA CONIUGALE E’ DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DEL CONIUGE A CUI E’ INTESTATA, SE IN SEPARAZIONE DEI BENI


LA CASA CONIUGALE INTESTATA A UNO SOLO DEI CONIUGI IN SEPARAZIONE DEI BENI RIMANE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLO STESSO, SE MANCA UNA CONTRODICHIARAZIONE SCRITTA DELLE PARTI DA CUI SI EVINCA LA SIMULAZIONE DELL’ATTO DI VENDITA.
L’INTESTAZIONE DELL’IMMOBILE NON E’ SUPERABILE CON LA PROVA ORALE NE’ DA ALTRE CIRCOSTANZE.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE II CIVILE
Sentenza 9 luglio - 12 ottobre 2009, n. 21637

Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 1998, (…) convenne innanzi al Tribunale di Tempio Pausania l'ex coniuge, (…), al fine di rivendicare la proprietà di un mezzo di una casa di civile abitazione edificata su un terreno fittiziamente intestato al predetto, ma in realtà acquistato in comunione da entrambi i coniugi.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale adito, con sentenza in data 20 agosto 2002, rigettò la domanda dell'attrice, rilevando:
che, durante il matrimonio, i coniugi erano in separazione dei beni;
che le risultanze catastali concernenti l'intestazione della casa non potevano considerarsi probanti in merito alla effettiva proprietà dell'immobile; e che la prova della simulazione dell'originario contratto di acquisto del terreno non poteva considerarsi raggiunta.

2. - La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 settembre 2003, ha rigettato il gravame della (…), confermando la pronuncia impugnata e ponendo a carico dell'appellante le spese processuali sostenute dall'appellato.

2.1. - A tale conclusione la Corte territoriale è giunta sulla base delle seguenti argomentazioni:
certo ed incontestato che i coniugi ebbero a scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, la "comunione di fatto" invocata dall'appellante non è circostanza che valga a mutare il regime degli acquisti in costanza di matrimonio;
il godimento della casa ed il pagamento di tasse attengono al regime di vita dei coniugi, per cui la moglie poteva sicuramente godere della casa e, nell'ambito del contributo economico alle esigenze familiari, anche sostenere le spese, senza che ciò importasse l'acquisto della proprietà in comunione; stante il divieto di prova orale della simulazione stabilito dall'art. 1417 cod. civ., in difetto della stessa prospettazione dell'intervenuto accordo simulatorio la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli non consente di ritenere raggiunta la prova della simulazione inter partes.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la (…) ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo.

L'intimato ha resistito con controricorso.

In prossimità delle parti entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico mezzo, la ricorrente censura omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con esso di censura che la Corte d'appello abbia ritenuto che l'attrice avrebbe dovuto dimostrare, con una convenzione scritta, la simulazione o interposizione fittizia di persona all'atto di acquisto del terreno su cui poi è stata realizzata la causa.

La ricorrente osserva che, se è vero che la costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi non rientra nella comunione dei beni di cui all'art. 159 cod. civ., tuttavia il coniuge formalmente titolare esclusivo dei manufatto così realizzato ben può attribuire all'altro coniuge, con atto unilaterale risultante da scrittura privata, il diritto di proprietà sul 50% della casa, sulla base del contestuale riconoscimento dell'averlo costruito insieme.

Orbene, nel caso in esame, la dichiarazione resa in forma scritta in sede di ricorso per separazione (in cui il marito attestava e riconosceva il diritto di proprietà della moglie nella misura del 50%) ed il contegno processuale (mancata risposta all'interrogatorio formale) consentirebbero di affermare che vi è stato un riconoscimento costitutivo del diritto di proprietà dell'immobile in questione in ragione della metà.

Il motivo - da esaminare nei limiti in cui è proposto nel ricorso, senza che possano avere rilievo censure ulteriori (attinenti alla dedotta instaurazione di un regime di comunione convenzionale in virtù di una intesa tacita tra i coniugi) avanzate con la memoria illustrativa - è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

Nel negare l'idoneità, ai fini della dimostrazione della dissimulata cointestazione ad entrambi i coniugi del terreno su cui è avvenuta la costruzione, della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli, la Corte territoriale si è attenuta al principio - costante nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 2^, 19 febbraio 2008, n. 4071) - secondo cui, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2 e art. 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente: di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con l'interrogatorio formale, non potendo la mancata comparizione della parte all'interrogatorio deferitole supplire alla mancanza dell'atto scritto.

Quanto, poi, alla censura di omessa od insufficiente motivazione, per non essersi la Corte territoriale data carico dell'esistenza di un atto unilaterale - il ricorso per separazione coniugale - nel quale il marito avrebbe attribuito alla moglie il diritto di proprietà sul 50 per cento della casa, sulla base del contestuale riconoscimento dell'averla costruita insieme, si tratta di doglianza inammissibile.

Difatti, la ricorrente è venuta meno all'onere, imposto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare specificamente nel motivo dell'atto di impugnazione il contenuto della risultanza - il ricorso per separazione contenente il dedotto atto negoziale a causa atipica, non liberale ma corrispettiva, dall'effetto costitutivo - asserita come decisiva e non valutata o insufficientemente valutata.

In definitiva, la sentenza impugnata si fonda su una motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici; essa, pertanto, sfugge alle doglianze articolate dalla ricorrente.

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio per cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009.